TITOLARE DELLA POSIZIONE ORGANIZZATIVA AMMINISTRATIVA: dott.ssa  Tiziana Venuti

COLLABORATORE AMMINISTRATIVO: Rag. Naidon Valentina

Tel. 0433 52030 int. 4

Fax. 0433 52243

e-mail ragioneria@comune.chiusaforte.ud.it

Orario di apertura: dal Lunedì al Venerdì dalle ore 10.00 alle ore 12.00

 

L'Ufficio Assistenza svolge le attività socio-assistenziali a livello comunale

ed è rivolto a tutta la popolazione.

Si occupa di problematiche relative alla famiglia, ai minori, ai disabili ed agli anziani residenti nel Comune.

Tra i servizi erogati rientrano da una parte l'aiuto e l'assistenza economica

a persone socialmente disagiate o a rischio di povertà,

dall'altro l'aiuto economico per l'accoglimento in strutture e residenze protette

di persone prive di sostegno familiare o in condizioni di non autosufficienza.

Si realizzano inoltre progetti di inserimento lavorativo con borsa formazione lavoro

a favore di persone in situazione di disagio sociale

per offrire alle stesse un'occasione di sperimentazione personale.

CARTA FAMIGLIA

La Carta famiglia può essere richiesta da:
a) uno solo dei genitori appartenenti allo stesso nucleo familiare;

b) in caso di separazione o divorzio, dal genitore che ha la cura della ordinaria gestione del figlio e che con esso convive;

c) il genitore adottivo, a decorrere dall’inizio del periodo di affidamento preadottivo;

d) la persona affidataria di minori, ai sensi della legge 184/1983, per il periodo di permanenza dei minori in famiglia;

e) la madre di figli a carico inserita in un percorso personalizzato di protezione e sostegno all’uscita da situazioni di violenza debitamente attestato dal Servizio sociale dei Comuni o da un Centro antiviolenza o da una Casa rifugio operanti nel territorio del Friuli Venezia Giulia che siano iscritti nell’elenco regionale delle strutture antiviolenza o che, nelle more di istituzione dello stesso, siano in possesso dei requisiti minimi sanciti dall'Intesa Stato-Regioni e Autonomie locali del 27 novembre 2014.

Requisiti:

a) avere almeno un figlio a carico nel nucleo familiare;
b) risiedere nel territorio regionale da almeno ventiquattro mesi continuativi;
c) avere un’attestazione dell’ ISEE pari o inferiore a 30mila euro in corso di validità;

Il possesso dell’ISEE non è richiesto alle madri con figli minori a carico inserite in un percorso personalizzato di protezione e sostegno all’uscita da situazioni di violenza debitamente attestato.

La domanda di Carta famiglia può essere presentata esclusivamente con la modalità online mediante la piattaforma regionale dedicata accedendo tramite SPID (Sistema pubblico di Identità Digitale), CIE (Carta d'identità Elettronica) o CRS (Carta Regionale dei Servizi). 

Una volta trasmessa la domanda di Carta famiglia, il Comune di residenza procederà, tramite il sistema informativo, a verificare i requisiti dichiarati e a rilasciare o meno la Carta famiglia.
Rilasciata la Carta famiglia in formato digitale (QR-code), il richiedente ne diventa titolare e responsabile del suo utilizzo, mentre i componenti del nucleo familiare ne diventano i beneficiari.

La Carta famiglia ha una validità 12 mesi dalla data del suo rilascio e può essere rinnovata 60 giorni prima della sua scadenza attraverso il Front end.

Solo il titolare di Carta famiglia può presentare domanda di eventuali benefici collegati a Carta famiglia.

Per ulteriori informazioni collegarsi a: https://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/famiglia-casa/politiche-famiglia/FOGLIA46/

 

ACCESSO AL PORTALE: https://cartafamiglia.regione.fvg.it/

 

INCENTIVO REGIONALE UNA TANTUM ALLA NATALITÀ E AL LAVORO FEMMINILE.

Misura di supporto alle famiglie per incentivare la natalità e il lavoro femminile per l'anno 2021.

È un incentivo per le nascite e le adozioni di minori nati o adottati dal 1° gennaio al 31 dicembre 2021.

L'importo dell'incentivo è di 1.200 euro, viene corrisposto per una sola annualità (2021) ed è cumulabile con ogni altro beneficio previsto nell’ordinamento vigente a favore della natalità e della genitorialità e per il sostegno al reddito delle famiglie.

Ha diritto all'incentivo chi è titolare di Carta famiglia per ogni figlio nato a adottato dal 1°gennaio al 31 dicembre 2021.

I requisiti per ottenere la Carta famiglia sono:

-        avere un figlio fiscalmente a carico;

-        almeno uno dei genitori risieda nel territorio regionale da almeno 24 mesi (art. 12 bis, L.R. 11/2006).

Il nucleo familiare deve essere in possesso di ISEE minorenni pari o inferiore a 30.000 euro in corso di validità.

Al momento della presentazione della domanda il richiedente e il figlio devono essere residenti in Friuli Venezia Giulia e il nuovo nato/adottato deve essere inserito nella Carta famiglia.

La domanda deve essere presentata esclusivamente al Comune di residenza, che gestisce l’intervento, entro 180 giorni dalla nascita o dall'adozione (L.R. 24/2019, art. 7, comma 93, così come modificato dalla L.R. 6/2020, art. 10, comma 1, lettera e).

DOTE SCUOLA

Dote scuola è un nuovo intervento previsto dalla legge regionale 24/2020 per rendere effettivo il diritto allo studio in FVG. Si tratta di un contributo forfettario erogato da ARDiS ai nuclei familiari, residenti in regione, che comprendono al loro interno studenti iscritti alle scuole secondarie di secondo grado.
L’intervento è disciplinato dall’articolo 9 della legge regionale 13/2018 e sostituisce, in un’ottica di razionalizzazione degli interventi regionali in materia di diritto allo studio, il precedente intervento denominato “Assegni per il trasporto scolastico e acquisto libri di testo”.


Modalità e tempistiche di presentazione della domanda di contributo

La presentazione della domanda avviene unicamente in modalità online. Per accedervi, il richiedente deve essere in possesso di un'identità digitale appartenente ad uno dei seguenti sistemi di seguito indicati. In via preferenziale si consiglia di dotarsi di SPID - Sistema Pubblico di Identità Digitale; sarà possibile accedere anche tramite CRS – Carta regionale dei servizi attiva o CNS - Carta nazionale dei servizi (tramite supporti Business Key, Smart Card o OTP). Maggiori informazioni disponibili nella seguente news.

La domanda può essere inoltrata da martedì 22 marzo ore 10.00 fino a mercoledì 16 maggio entro le ore 16.00 accedendo al link -> domanda online dote scuola e borsa di studio statale

Contestualmente alla richiesta di Dote Scuola, all'interno del modulo online, gli aventi diritto possono procedere alle seguenti richieste:

della borsa di studio statale. Per maggiori informazioni visitare il seguente link: borsa di studio statale. 

 

Destinatari

Nuclei familiari residenti in regione con, al proprio interno, studenti iscritti alla scuola secondaria di secondo grado ed in possesso dei requisiti sotto elencati.

 

Tipologia di intervento

Ai nuclei familiari richiedenti e nel limite delle risorse disponibili, ARDiS eroga il contributo unico DOTE SCUOLA per il trasporto scolastico e l'acquisto di libri di testo.

La Giunta regionale approva le linee guida triennali in cui determina l'importo della DOTE SCUOLA e, ai fini dell'ammissibilità al beneficio, tre fasce ISEE, articolate per valore crescente e per corrispondente ordine di priorità per la concessione del beneficio stesso, nel caso in cui le risorse disponibili siano inferiori all'ammontare del fabbisogno complessivo.

L’importo forfettario del contributo viene determinato considerando la distanza tra la residenza dello studente e la scuola frequentata e l’attivazione o meno del servizio di comodato gratuito dei libri di testo da parte della scuola frequentata.

La DOTE SCUOLA è cumulabile con analoghi contributi statali e comunali.


Requisiti

 •Iscrizione in una scuola secondaria di secondo grado statale o paritaria
•Residenza in Friuli Venezia Giulia
•Indicatore della situazione economica equivalente ISEE in corso di validità per l'anno 2022 non superiore a 33.000,00 euro

Per maggiori informazioni e aggiornamenti consultare il sito dell'ARDIS

INTERVENTI NAZIONALI PER LE FAMIGLIE

MAMMA DOMANI

Il premio alla nascita di 800 euro (bonus mamma domani) viene corrisposto dall’INPS per la nascita o l’adozione di un minore. La domanda deve essere presentata dalla futura madre al compimento del settimo mese di gravidanza (inizio dell’ottavo mese di gravidanza) o alla nascita, adozione o affidamento preadottivo e comunque, improrogabilmente entro un anno dal verificarsi dell’evento (nascita, adozione o affidamento).

Il premio non concorre alla formazione del reddito complessivo di cui all'articolo 8 del Testo Unico delle imposte sui redditi.

Il beneficio è concesso in un’unica soluzione per ogni evento (gravidanza, parto, adozione o affidamento) e in relazione a ogni figlio nato, adottato o affidato.

La domanda deve essere presentata all’INPS tramite una delle seguenti modalità:

  • servizi telematici accessibili direttamente dalla richiedente tramite PIN, attraverso il portale dell’Istituto;
  • Contact Center (numero 803 164, gratuito da rete fissa, oppure 06 164 164 da rete mobile);
  • enti di patronato, tramite i servizi telematici offerti dagli stessi.

Se si sceglie di inviare la domanda online attraverso il servizio dedicato è possibile scaricare dal menu il manuale utente che descrive le funzionalità disponibili e la guida l’utente nella compilazione della domanda.

L’applicativo consente oltre all’inserimento e invio della domanda sia la consultazione delle domande già trasmesse che l’accesso ad altri servizi per la famiglia presenti nello Sportello virtuale per le prestazioni a sostegno del reddito (assegno di natalità-bonus bebè, bonus infanzia e assegni al nucleo familiare).

La domanda va presentata dopo il compimento del settimo mese di gravidanza corredata della certificazione sanitaria rilasciata dal medico del Servizio Sanitario Nazionale (SSN) attestante la data presunta del parto.

Con riferimento allo stesso minore, dovrà essere presentata un’unica domanda. Se è stata già presentata la domanda in relazione al compimento del settimo mese di gravidanza non si dovrà presentare ulteriore domanda allanascita.

Nel caso si tratti di parto plurimo, la domanda se già presentata al compimento del settimo mese di gravidanza andrà presentata anche alla nascita con l’inserimento delle informazioni di tutti i minori necessarie per l’integrazione del premio già richiesto, rispetto al numero dei nati.

Certificazione dello stato di gravidanza

La richiedente dovrà indicare alternativamente una delle seguenti opzioni:

  • numero di protocollo telematico del certificato rilasciato dal medico SSN o medico convenzionato ASL;
  • indicazione che il certificato sia già stato trasmesso all’INPS per domanda relativa ad altra prestazione connessa alla medesima gravidanza;
  • per le sole madri non lavoratrici è possibile indicare il numero identificativo a 15 cifre e la data di rilascio di una prescrizione medica emessa da un medico del SSN o con esso convenzionato, con indicazione del codice esenzione compreso tra M31 e M42 incluso. La veridicità di tale autocertificazione sarà verificata dall’INPS presso le competenti amministrazioni.

Si precisa che nella domanda vengono autocertificati gli altri requisiti che danno titolo alla concessione del premio salvo che la beneficiaria non sia tenuta a comprovare i requisiti sulla base di specifica documentazione.

Link sito INPS: https://www.inps.it/NuovoportaleINPS/default.aspx?itemdir=50895&lang=IT

 

ASSEGNO DI MATERNITÀ DEI COMUNI

L'assegno di maternità di base, anche detto "assegno di maternità dei comuni", è una prestazione assistenziale concessa dai comuni e pagata dall'INPS.

L'assegno, pari ad € 1.740,60 suddiviso in cinque mensilità, spetta solo entro determinati limiti di reddito. L’importo ISEE anno 2021 € 17.416,66.

I richiedenti non devono avere alcuna copertura previdenziale oppure devono averla entro un determinato importo fissato annualmente. Inoltre non devono essere già beneficiari di altro assegno di maternità INPS.

La domanda va presentata al COMUNE DI RESIDENZAENTRO SEI MESI dalla nascita del bambino.

L'assegno non è cumulabile con altri trattamenti previdenziali, tranne se si ha diritto a percepire dal comune la quota differenziale. L'importo dell'assegno èrivalutato ogni anno.

Il pagamento dell’assegno dei comuni avviene 2 volte all’anno, con cadenza semestrale entro il 15 luglio e il 15 gennaio dell’anno successivo.

Link sito INPS: https://www.inps.it/NuovoportaleINPS/default.aspx?itemdir=50579&lang=IT

Modello domanda anno 2021

 

ASSEGNO DI MATERNITÀ DELLO STATO

L'assegno di maternità per lavori atipici e discontinui, anche detto “assegno di maternità dello Stato”, è una prestazione previdenziale a carico dello Stato, concessa ed erogata direttamente dall'INPS.

L’assegno di maternità dello Stato spetta:

  • alla madre, anche adottante;
  • al padre, anche adottante.

L'importo dell'assegno è rivalutato ogni anno.

Per la madre sono previsti i seguenti requisiti:

  • se lavoratrice, deve avere almeno tre mesi di contribuzione per maternità nel periodo compreso tra i 18 e i nove mesi precedenti il parto o l'effettivo ingresso del bambino in famiglia in caso di adozione nazionale, affidamento preadottivo, oppure in Italia in caso di adozione internazionale;
  • se ha lavorato almeno tre mesi e perso il diritto a prestazioni previdenziali o assistenziali, il lasso di tempo compreso tra la data della perdita del diritto e la data del parto o dell'effettivo ingresso in famiglia del bambino, in caso di adozione o affidamento, non deve superare né il periodo delle prestazioni godute né i nove mesi;
  • se durante il periodo di gravidanza ha cessato di lavorare per recesso, anche volontario, dal rapporto di lavoro, deve poter far valere tre mesi di contribuzione nel periodo che va dai 18 ai nove mesi antecedenti al parto.

La domanda deve essere presentata entro sei mesi dalla nascita del bambino e deve essere presentata alla sede INPS di competenza in via telematica, attraverso uno dei seguenti canali:

  • servizio online dedicato;
  • Contact Center al numero 803 164 (gratuito da rete fissa) oppure 06 164 164 da rete mobile;
  • patronati, attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi.

Link sito INPS https://www.inps.it/NuovoportaleINPS/default.aspx?itemdir=50580&lang=IT

 

ASSEGNO DI NATALITA’

L’assegno di natalità è un assegno mensile destinato alle famiglie per ogni figlio nato, adottato o in affido preadottivo tra il 1°gennaio 2020 e il 31 dicembre 2020. L’assegno è annuale e viene corrisposto dall’INPS ogni mese fino al compimento del primo anno di età o del primo anno di ingresso nel nucleo familiare a seguito di adozione o affidamento preadottivo.

Per le nascite, adozioni ed affidamenti preadottivi del 2020 la prestazione viene rimodulata con nuove soglie di  ISEE e può spettare, in applicazione del principio dell’accesso universale, nei limiti di un importo minimo, anche per ISEEsuperiori alla soglia di 40.000 euro o anche in assenza dell’indicatore ISEE. L’assegno spetta ai cittadini italiani, comunitari o extracomunitari in possesso di idoneo titolo di soggiorno

E’ prevista una maggiorazione del 20% in caso di figlio successivo al primo.

La misura dell’assegno dipende dal valore dell’ISEE minorenni e, in particolare:

  • nel caso in cui il valore dell’ISEE minorenni non sia superiore a 7.000 euro annui, l’importo ammonta a 160 euro al mese per un massimo di 12 mesi (1.920 euro annui); ove sia applicata la maggiorazione l’importo mensile è di 192 euro al mese per un massimo di 12 mesi (2.304 euro annui).
  • nel caso in cui il valore dell’ISEE minorenni è superiore ad € 7.000 ma non superiore a 40.000 euro annui, l’importo ammonta a 120 euro al mese per un massimo di 12 mesi (1.440 euro annui); ove sia applicata la maggiorazione l’importo complessivo dell’assegno è di 144 euro al mese per un massimo di 12 mesi (1.728 euro annui);
  • nel caso in cui il valore dell’ISEE minorenni è superiore a 40.000 euro annui, l’importo ammonta a 80 euro al mese per un massimo di 12 mesi (960 euro annui); ove sia applicata la maggiorazione l’importo mensile è di 96 euro al mese per un massimo di 12 mesi (1.152 euro annui).

La domanda di assegno deve essere presentata da uno dei genitori entro 90 giorni dalla nascita oppure dalla data di ingresso del minore nel nucleo familiare a seguito dell’adozione o dell’affidamento preadottivo. In tale caso la prestazione, in presenza di tutti i requisiti, è riconosciuta a decorrere dal giorno di nascita o di ingresso nel nucleo familiare del minore. In ogni caso, se la domanda è presentata oltre i 90 giorni, l’assegno decorre dal mese di presentazione della domanda.

La domanda di assegno deve essere inoltrata in via telematica e, di regola, una sola volta per ciascun figlio nato o adottato o in affidamento preadottivo. Tale modulo può essere trasmesso con una delle seguenti modalità:

  • online all’INPS;
  • Contact center al numero 803 164 (gratuito da rete fissa) oppure 06 164 164 da rete mobile;
  • enti di patronato e intermediari dell’Istituto, attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi.

L’art. 1, comma 362, legge 30 dicembre 2020, n. 178 ha confermato la prestazione anche per ogni figlio nato/adottato/in affidamento preadottivo nel corso del 2021.

Si invita a consultare il sito INPS per le ulteriori e molteplici informazioni su tale beneficio (come ad esempio i requisiti dei genitori e la decadenza dell’assegno) e per verificare le novità introdotte in riferimento all'anno in corso: https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?itemdir=53454

 

ASSEGNO AL NUCLEO FAMILIARE DEI COMUNI

È un assegno, concesso in via esclusiva dai comuni e pagato dall’INPS, rivolto ai nuclei familiari composti almeno da un genitore e tre figli minori (appartenenti alla stessa famiglia anagrafica) e che dispongono di risorse reddituali e patrimoniali inferiori a quelle previste dall’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) valido per l’assegno (per l’anno 2021 pari a 8.788,99). L’assegno per l’anno 2021, se spettante nella misura intera, è pari ad € 145,14 per tredici mensilità. Il pagamento avviene due volte all’anno, con cadenza semestrale entro il 15 luglio e il 15 gennaio dell’anno successivo.

Link sito INPS: https://www.inps.it/NuovoportaleINPS/default.aspx?itemdir=50090&lang=IT

Modello domanda anno 2021

 

 

INTERVENTI SOCIALI

BARRIERE ARCHITETTONICHE

Con il decreto del Presidente della Regione n. 137 del 6 luglio 2016, pubblicato sul BUR n. 29 del 20 luglio 2016, è stato emanato il nuovo regolamento di attuazione relativo alle modalità e ai criteri per la concessione dei contributi previsti dall’articolo 16 della legge regionale 25 settembre 1996, n. 41 per il superamento e l’eliminazione delle barriere architettoniche nelle civili abitazioni dove sono residenti persone con disabilità permanenti di natura fisica, psichica o sensoriale.

La domanda va presentata, entro il 31 dicembre di ogni anno, al Comune dove è situato l’edificio o la singola unità immobiliare oggetto dell’intervento.

Tutte le informazioni relative al contributo sono reperibili collegandosi al seguente link: https://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/salute-sociale/interventi-socio-sanitari/FOGLIA13/

MUTILATI, INVALIDI DEL LAVORO E AUDIOLESI

Beneficiari
Gli interventi si rivolgono a:
a) mutilati e invalidi del lavoro
b) minorati dell’udito e della parola minorenni
La domanda va presentata al Comune di residenza nelle forme e nei modi dallo stesso indicati, anche per il tramite delle Associazioni di categoria.
Le risorse regionali sono ripartite dai Comuni ai beneficiari in maniera proporzionale alle richieste presentate.

I Comuni possono presentare la domanda alla Regione FVG entro il 30 settembre di ogni anno.

Tutte le informazioni relative al contributo sono reperibili collegandosi al seguente link: http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/salute-sociale/interventi-socio-sanitari/FOGLIA32/

CONTRIBUTI PER I PROPRIETARI DI ALLOGGI DA AFFITTARE A FAVORE DI LOCATARI MENO ABBIENTI

Gli incentivi per il sostegno alle locazioni a favore dei privati cittadini che mettono a disposizione i loro alloggi, sfitti da almeno due anni, a favore di locatari meno abbienti sono previsti dall’articolo 19 della legge regionale 19 febbraio 2016, n. 1, recentemente modificata dalla L.R. 6 novembre 2018 n. 24, e sono disciplinati da apposito Regolamento di esecuzione approvato con Decreto del Presidente della Regione 27 marzo 2018 n. 87 (D.P.Reg 87/2018).

La domanda può essere presentata esclusivamente a mano dal richiedente il contributo al Comune ove ha sede l’alloggio da locare prima della stipula del contratto di locazione, a mezzo del modello predisposto dalla competente Direzione Regionale.

E’ possibile presentare domanda (modello) in qualsiasi momento dell’anno.

 

 

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