A norma del decreto legislativo n. 33/2013 come modificato dal decreto legislativo n. 97/2016, la trasparenza va intesa come accessibilità totale dei dati e dei documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni obbligatoria ai sensi della normativa vigente.

 

I dati e i documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni anche ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione sono pertanto pubblici e chiunque ha diritto di conoscerli.

 

Il nuovo art. 5 comma 2 del D. Lgs. 33/2013 prevede che “…chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del presente decreto, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall’articolo 5-bis.

Si tratta del c.d. accesso civico generalizzato che si aggiunge al c.d. accesso civico semplice, già disciplinato nel testo originario dell’art. 5 del D.Lgs. 33/2013 (Comma 1: L’obbligo previsto dalla normativa vigente in capo alle pubbliche amministrazioni di pubblicare documenti, informazioni o dati comporta il diritto di chiunque di richiedere i medesimi, nei casi in cui si astata omessa a loro pubblicazione)

 

L’Accesso Civico è, in sostanza, il diritto di chiunque ad accedere ai dati e ai documenti detenuti dalla pubblica amministrazione, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela degli interessi giuridicamente rilevati.

 

L’istanza di accesso civico può essere presentata da chiunque e deve contenere gli estremi dei dati, delle informazioni o dei documenti richiesti senza necessità di motivazione.

 

L’istanza può essere trasmessa all’amministrazione sia in forma cartacea sia per via telematica.

 

Come previsto dall’articolo 5 bis commi 1 e 2 del decreto legislativo n. 33/2013 citato, l’accesso civico è escluso se comporta un pregiudizio concreto alla tutela di uno degli interessi pubblici inerenti a:

  1. La sicurezza pubblica e l’ordine pubblico;

  2. La sicurezza nazionale;

  3. La difesa e le questioni militari;

  4. Le relazioni internazionali;

  5. La politica e la stabilità finanziaria ed economica dello Stato;

  6. La conduzione di indagini sui reati e il loro perseguimento;

  7. Il regolare svolgimento di attività ispettive.

L’accesso civico è altresì escluso se costituisce un pregiudizio concreto alla tutela di uno dei seguenti interessi privati:

  1. La protezione dei dati personali, in conformità con la disciplina legislativa in materia;

  2. La libertà e la segretezza della corrispondenza;

  3. Gli interessi economici e commerciali di una persona fisica o giuridica, ivi compresi la proprietà intellettuale, il diritto d’autore e i seguenti commerciali.

 

I referenti per l’accesso civico generalizzato ex art. 5, comma 2 del D.Lgs. 33/2013 cui presente la relativa istanza sono i Titolati di Posizione Organizzativa, ognuno per la propria Area, più precisamente:

  • Responsabile dell’Area Amministrativa

  • Responsabile dell’Area Tecnica

  • Responsabile dell’Area Finanziaria

La richiesta può essere presentata sul modulo predisposto allegando fotocopia o scansione del documento di identità.

Il rilascio di dati documenti in formato elettronico o cartaceo è gratuito salvo il rimborso del costo effettivamente sostenuto e documentato dell’amministrazione per la riproduzione su carta o atri supporti materiali.

 

Il procedimento di accesso civico generalizzato deve concludersi nel termine di trenta giorni dalla presentazione dell’stanza con una comunicazione al richiedente e agli eventuali controinteressati, fatta comunque salva l’eventuale sospensione del termine per la salvaguardia degli interessi di questi ultimi secondo le modalità stabilite dalle norme. Il rifiuto, il differimento e la limitazione dell’accesso devono essere motivati con riferimento ai limiti stabiliti dall’articolo 5 bis del decreto legislativo sopra citato. Nei casi di diniego totale o parziale dell’accesso o di mancata risposta entro il termine di trenta giorni, il richiedente può presentare richiesta di riesame al Segretario Comunale, Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, che decide con provvedimento motivato, entro il termine di trenta giorni.

Il referente cui inoltrare le richieste di accesso civico semplice ex art. 5, comma 1 del D.Lgs. 33/2013 è il Segretario Comunale, Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.

 

Responsabile della prevenzione della corruzione e attuazione trasparenza

 

 

ACCESSO AGLI ATTI